Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LEAF

Art. 1

Costituzione

È costituita l’Associazione di volontariato denominata “Leaf”, di seguito detta Associazione.

Art. 2

Sede

L’Associazione ha sede in Viale delle Scienze, Aula F004 dell’ed. 7 dell’Università degli Studi di Palermo.

La sede potrà essere trasferità tramite delibera dell’Assemblea dei soci.

Art. 3

Finalità e attività

L’Associazione ha come scopo la divulgazione e la promozione di una cultura scientifica, finalizzate alla creazione di una coscienza ed una conoscenza del mondo scientifico, con particolare attenzione alle problematiche di tipo ambientale e di sviluppo sostenibile.

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

L’Associazione propone di raggiungere i suoi fini e di esprimere i propri contenuti attraverso le seguenti attività principali:

a) gestione di una piattaforma online volta alla divulgazione delle notizie scientifiche e culturali di rilievo locale e internazionale;

b) promozione di una cultura scientifica nella società, con particolare attenzione agli studenti di ogni ordine e grado;

c) promozione di una cultura di rispetto ambientale e dello sviluppo ecosostenibile;

d) gestione di attività di confronto tra gli studenti, professori, ricercatori e gli operatori del

settore scientifico, biomedico ed agrario;

e) gestione di attività di recupero territoriale;

f) tutela e valorizzazione della biodiversità, della natura, del metodo scientifico e del rispetto per

l’ambiente e le diversità culturali.

Art. 4

Rapporti con le altre associazioni

L’Associazione può stipulare con associazioni, organizzazioni, testate giornalistiche, centri culturali un patto associativo che impegni reciprocamente le associazioni, organizzazioni, testate giornalistiche, centri culturali.

Art. 5

Membri dell’Associazione

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e le associazioni che condividono lo spirito, gli ideali e le finalità del presente statuto.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 6

Soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari.

All’Associazione possono aderire in qualità di soci ordinari tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta ed accettino lo Statuto dell’Associazione. I soci fondatori non ricoprenti altre cariche all’interno dell’Associazione compongono il Collegio dei Probiviri. L’iscrizione è condizionata al pagamento di una quota associativa annuale. Tutti i soggetti che condividono le finalità del presente Statuto, facenti richiesta di adesione, hanno il diritto di essere accettati indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, orientamento politico e orientamento sessuale.

Il socio decade per dimissioni, per mancato rinnovo dell’adesione annuale o per esclusione qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. In quest’ultimo caso la decisione viene presa dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione il socio può fare ricorso entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7

Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, alle attività dell’Associazione e a recedere dall’appartenenza ad essa. Tutti i soci hanno inoltre il diritto di votare direttamente o per delega.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Associazioni aderenti

L’adesione di un’associazione è determinata dall’Assemblea dei Soci. Le associazioni che decidono di aderire all’Associazione decidono di accettare e seguire i principi del presente statuto. Accettano inoltre che i soci delle associazioni aderenti vengano considerati a tutti gli effetti Soci dell’Associazione. Un rappresentante per associazione aderente può prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza potere di voto.

Art. 9

Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo, i cui componenti rappresentanto legalmente l’Associazione;

c) Il Presidente, legale rappresentante dell’Associazione;

d) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Assemblea

L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria, due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario con almeno dieci giorni di preavviso. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei soci o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

b) approvare le richieste di adesione delle associazioni;

c) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto, di cui all’art. 20;

d) eleggere il Presidente.

e) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto soci. I membri del Consiglio Direttivo, rappresentanti legali dell’Associazione, sono:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario;

d) il Tesoriere;

e) i Membri Direttivi.

Possono prendere inoltre parte al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione aderente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre riunirsi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

b) stilare e approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

c) determinare il programma di lavoro annuale dell’Associazione, promuovendone e

coordinandone le attività e autorizzandone le spese;

d) stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

e) nominare il Segretario;

f) nominare il Tesoriere;

g) approvare le richieste di associazione delle persone fisiche;

h) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 12

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, è eletto da quest’ultima nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronto di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Per le votazioni negli organi dell’Associazione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art. 13

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi

collegiali;

d) è responsabile della conservazione dei dati informatici dei sistemi online dell’Associazione.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, su eventuale mandato del Consiglio

Direttivo, sottoponendolo alla sua attenzione entro il mese di Settembre.

b) predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo

entro il mese di Maggio;

c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione

della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

d) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni

del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dai soci fondatori non ricoprenti altre cariche sociali, per un numero non inferiore a tre. In caso di assenza dei soggetti indicati, l’Assemblea dei soci provvede ad eleggere fino ad un massimo di tre componenti tra i soci non ricoprenti altre cariche sociali.

Art. 16

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso dei due anni decadono allo scadere dei due anni medesimi.

Art. 17

Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

b) contributi delle associazioni con cui si stipulano patti di lavoro;

c) contributi pubblici e privati;

d) erogazioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni;

e) quote derivanti da iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento in compartecipazione con

altri enti.

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

f) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

g) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

h) attività culturali e ricreative.

Art. 18

Quota associativa

La quota associativa annuale a carico degli associati è fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Esercizio finanziario

L’anno sociale ha inizio il giorno 1 Ottobre e termina il giorno 30 Settembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno sociale in corso che il Consiglio Direttivo approva a maggioranza di voti.

Questo può essere preceduto, a discrezione del Consiglio Direttivo, da un bilancio preventivo, composto dallo stato di previsione delle entrate e dallo stato di previsione delle spese.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 20

Simbolo

Il simbolo ufficiale dell’Associazione è formato da una foglia rossa a sinistra della scritta “Leaf” in carattare rosso, come di seguito rappresentato:

logo


Art. 21

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dei soci con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, con una maggioranza dei quattro quinti presenti aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662.

Art. 23

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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